La durata della funzione degli altri membri delle direzioni delle scuole (art. 28 cpv. 4) termina con la stipulazione del nuovo contratto di lavoro, al più tardi tuttavia un anno dopo l’entrata in vigore della modifica dell’articolo 28.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.