1 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione di ricorso dei PF.
2 Fino all’entrata in vigore di detto regolamento, il Consiglio dei PF rimane competente a statuire sui ricorsi di cui all’articolo 37 capoverso 1.
3 Dall’entrata in vigore di detto regolamento, la Commissione di ricorso dei PF è competente a statuire sui ricorsi pendenti presso il Consiglio dei PF.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.