1 Il Consiglio federale nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF.114Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.
2 La durata della funzione è di quattro anni e la rielezione è possibile.
3 Nell’esercizio della loro attività i membri sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legge.
4 La Commissione dipende amministrativamente dal Consiglio dei PF. Essa dispone di una propria segreteria.
5 Il Consiglio federale emana il regolamento della Commissione.115Vi disciplina segnatamente le competenze del presidente nei casi urgenti o di importanza secondaria e l’istituzione di camere con competenza decisionale autonoma.
113 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).
114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).
115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).
1 Le Conseil fédéral nomme les sept membres de la Commission de recours interne des EPF
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4
5 Le
114 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
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