1 I PF e gli istituti di ricerca dispongono, compatibilmente con i loro compiti, dei mezzi che provengono loro da terzi.
2 Il Consiglio dei PF emana prescrizioni sulla gestione di tali mezzi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.