1 Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale il limite di spesa per la copertura del fabbisogno finanziario del settore dei PF per l’esercizio e gli investimenti.
2 L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta il limite di spesa per un periodo di quattro anni.
3 Il contributo finanziario è indipendente dall’importo e dallo scopo dei mezzi di terzi acquisiti dai PF o dagli istituti di ricerca.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.