1 L’organo di revisione effettua una revisione ordinaria applicando, per analogia, le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni2.
2 Esso è eletto dall’assemblea strategica.
3 Se possibile, viene eletto il controllo delle finanze di una delle parti contraenti.
4 È ammessa la rielezione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.