1 La sicurezza dei dati è retta da:
2 Fedpol statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.
191 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
193 Abrogata dall’all. n. 22 dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.