Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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disp2/Art. 3 C. Disposizioni transitorie

1 Gli articoli 226f a 226k849 sono applicabili alle vendite a pagamento rateale conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2 Per le vendite a rate anticipate conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l’articolo 226k. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l’articolo 227b entro un anno dall’entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l’avere del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev’essere rimesso.

849 Questi art. sono ora abrogati.

disp2/Art. 1 A. Privilège dans la faillite

857

857 Les mod. peuvent être consultées au RO 1962 1082.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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