1 Il debitore può emettere certificati globali o sostituire con un certificato globale più titoli di credito fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.
2 Il certificato globale è un titolo di credito della stessa categoria dei singoli diritti che esso rappresenta. Esso è comproprietà dei deponenti partecipanti, proporzionalmente alla loro partecipazione. Alla posizione giuridica e ai diritti dei comproprietari del certificato globale si applica per analogia l’articolo 973a capoverso 2.
802 Introdotto dall’all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).
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