Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 961d E. Agevolazioni

1 L’impresa non è tenuta a fornire indicazioni supplementari nell’allegato né ad allestire un conto dei flussi di tesoreria e una relazione annuale se:

1.
allestisce una chiusura contabile o un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta; o
2.
una persona giuridica da cui l’impresa è controllata allestisce un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.790

2 Possono chiedere che i conti siano presentati conformemente alle disposizioni del presente capo:

1.
soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;
2.
il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione;
3.
qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

790 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 961b C. Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie présente séparément les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, aux activités d’investissement et aux activités de financement.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.