1 Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all’avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio.
2 La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull’indebito arricchimento.
3 Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.
Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à la restitution des prestations.
758 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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