Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 904 VI. Restituzione di somme riscosse

1 Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all’avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio.

2 La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull’indebito arricchimento.

3 Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.

Art. 902a 2. Restitution de prestations

Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à la restitution des prestations.

758 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.