Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 846 B. Esclusione

1 Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.

2 Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.

3 L’esclusione è deliberata dall’assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all’amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all’assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l’esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

4 Esso può essere tenuto al pagamento di un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 844 III. Délai de dénonciation et date de la sortie

1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance.

2 Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l’exercice annuel.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.