Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 810 II. Attribuzioni dei gerenti

1 I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

2 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1.
l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2.
la definizione dell’organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
3.
l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;
4.
la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
5.692
l’allestimento della relazione sulla gestione;
6.
la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
7.693
la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

3 Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1.
convocare e dirigere l’assemblea dei soci;
2.
provvedere per le comunicazioni ai soci;
3.
accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all’ufficio del registro di commercio.

692 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

693 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 808c VI. Contestation des décisions de l’assemblée des associés

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contestation des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie à la contestation des décisions de l’assemblée des associés.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.