Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 733 B. Comitato di retribuzione

1 L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.

2 È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.

3 Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.

5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.

Art. 732 A. Champ d’application

1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.

2 Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie.

 

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