Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 728 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione

1 L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

1.
l’appartenenza al consiglio d’amministrazione, un’altra funzione decisionale in seno alla società o un rapporto di lavoro con essa;
2.
una partecipazione diretta oppure un’importante partecipazione indiretta al capitale azionario o un credito o debito sostanziale nei confronti della società;
3.
una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d’amministrazione, un’altra persona con funzione decisionale o un azionista importante;
4.
la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione;
5.
l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
6.
la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica;
7.
l’accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari.

3 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

4 I dipendenti dell’ufficio di revisione che non partecipano alla revisione non possono né essere membri del consiglio d’amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in essa un’altra funzione decisionale.

5 L’indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indipendenza non sono adempiuti da persone vicine all’ufficio di revisione, alle persone coinvolte nella revisione, ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale.

6 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche alle imprese che sono controllate dalla società o dall’ufficio di revisione o che controllano la società o l’ufficio di revisione.610

610 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 727b 1. Pour un contrôle ordinaire

1 Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision612. Elles doivent également charger une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert-réviseur agréé.

2 Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.