Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 725a 2. Perdita di capitale

1 Se dall’ultimo conto annuale risulta che gli attivi, una volta dedotti i debiti, non coprono più la metà della somma del capitale azionario e delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti, il consiglio d’amministrazione adotta misure atte a eliminare la perdita di capitale. Se necessario, adotta altre misure di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima.

2 Se la società non ha un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale dev’essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato prima di essere approvato dall’assemblea generale. Il revisore abilitato è nominato dal consiglio d’amministrazione.

3 L’obbligo di revisione secondo il capoverso 2 si estingue se il consiglio d’amministrazione presenta una domanda di moratoria concordataria.

4 Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.

600 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 723 VI. Responsabilité pour les organes

599 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.