Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 702 III. Misure preparatorie; processo verbale

1 Il consiglio d’amministrazione prende le misure necessarie per l’accertamento dei diritti di voto.

2 Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest’ultimo indica:

1.
la data, l’ora d’inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell’assemblea generale;
2.
il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;
3.
le deliberazioni e i risultati delle nomine;
4.
le domande di ragguagli poste durante l’assemblea generale e le relative risposte;
5.
le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
6.
i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell’assemblea generale.541

3 Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell’assemblea generale.542

4 Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.543

5 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l’assemblea generale.544

540 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

541 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

542 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

543 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

544 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 701e c. Conditions du recours aux médias électroniques

1 Le conseil d’administration règle le recours aux médias électroniques.

2 Il s’assure que:

1.
l’identité des participants est établie;
2.
les interventions à l’assemblée générale sont retransmises en direct;
3.
tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;
4.
le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

539 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.