1 L’azionista può esercitare i suoi diritti sociali, in particolare il diritto di voto, per il tramite di un rappresentante di sua scelta.
2 La rappresentanza da parte di un membro di un organo della società o da parte di un depositario sono vietate nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
3 Il rappresentante indipendente e quello appartenente a un organo societario istituiti dalla società sono obbligati a esercitare i diritti di voto secondo le istruzioni. Se non hanno ricevuto istruzioni, si astengono. Il consiglio d’amministrazione appronta i moduli da utilizzare per conferire procure e istruzioni.
4 L’indipendenza del rappresentante indipendente non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione nella revisione ordinaria (art. 728 cpv. 2–6) sono applicabili per analogia.
5 Il rappresentante indipendente può essere una persona fisica o giuridica o una società di persone.
485 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
1 Au sein de l’assemblée générale, l’actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l’approbation du rapport de gestion et la décision concernant l’emploi du bénéfice.
2 …482
481 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
482 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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