Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 656b II. Capitale di partecipazione e capitale azionario

1 L’ammontare del capitale di partecipazione costituito da buoni di partecipazione quotati in borsa non può eccedere il decuplo del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. L’ammontare residuo del capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

2 Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili.

3 Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario quando si tratta di:

1.
costituire la riserva legale da utili;
2.
impiegare le riserve legali da capitale e le riserve legali da utili;
3.
accertare l’esistenza di un bilancio in disavanzo o di una perdita di capitale;
4.
definire i limiti di un aumento del capitale con capitale condizionale;
5.
determinare il limite inferiore e superiore del margine di variazione del capitale.

4 I valori soglia vanno calcolati separatamente per gli azionisti e i partecipanti nei seguenti casi:

1.
l’istituzione di una verifica speciale nel caso in cui l’assemblea generale abbia respinto tale proposta;
2.
lo scioglimento della società per sentenza del giudice;
3.
l’annuncio dell’avente diritto economico secondo l’articolo 697j.

5 I valori soglia vanno calcolati in base:

1.
alle azioni emesse, per l’acquisto di azioni proprie;
2.
ai buoni di partecipazione emessi, per l’acquisto di propri buoni di partecipazione.

6 Essi vanno calcolati esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne:

1.
il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea generale;
2.
il diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e il diritto di proposta.

413 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 656 2. Droits attachés aux actions privilégiées

1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d’une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.

2 Les avantages peuvent s’étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d’émissions futures.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.