1 Il consiglio d’amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’assemblea generale.
2 Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario, il consiglio d’amministrazione emana le disposizioni necessarie in quanto non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell’assemblea generale.
3 Se si riduce il capitale azionario entro il margine di variazione previsto, si applicano per analogia le disposizioni sulla riduzione ordinaria di capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio e l’attestazione di verifica.
4 Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, il consiglio d’amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica lo statuto. La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico.
5 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l’aumento ordinario, l’aumento con capitale condizionale e la riduzione del capitale.
403 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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3 Les statuts peuvent limiter les attributions du conseil d’administration. Ils peuvent notamment prévoir qu’il est autorisé soit uniquement à augmenter le capital soit uniquement à le réduire.
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404 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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