1 Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.
2 L’accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.
1 La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2 De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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