1 Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante.
2 Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l’atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance275; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l’insaisissabilité de la rente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.