1 L’assemblea degli obbligazionisti è convocata dal debitore.
2 Il debitore deve convocarla entro un termine di 20 giorni, quando degli obbligazionisti, i quali posseggano insieme un ventesimo del capitale in circolazione o il rappresentante della comunione ne facciano istanza per iscritto, indicando lo scopo ed i motivi della convocazione.
3 Se il debitore non ottempera a siffatta istanza, il giudice può autorizzare gli istanti a provvedere essi stessi alla convocazione. È imperativo il foro del luogo di sede o dell’ultima sede in Svizzera del debitore.835
4 Se il debitore ha o aveva in Svizzera soltanto una stabile organizzazione, è imperativo il foro del luogo di questa stabile organizzazione.836
835 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
836 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
1 Les frais d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt sont à la charge du débiteur de l’emprunt.
2 Les frais d’un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu’ils détiennent.
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