1 Finché il debitore è in mora nell’adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei creditori è autorizzato a richiedergli le informazioni che interessano la comunione.
2 Nelle stesse condizioni, se il debitore è una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata o una società cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino gli interessi degli obbligazionisti.
3 Il rappresentante dev’essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.
1 Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l’emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur.
2 L’assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté.
3 Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.