1 Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.
2 Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.
3 Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.
Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d’ailleurs satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées à celle-ci.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.