1 L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
2 La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
3 L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo.
1 Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
2 Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.