Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil

211.231 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)

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Art. 15 Rappresentanza dell’unione domestica

Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l’unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l’unione domestica soltanto se:

a.
ne è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; o
b.
l’affare non consente una dilazione e l’altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.

4 Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l’unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 14 Logement commun

1 Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits sur le logement commun.

2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.