1 L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso ed al godimento della cosa.
2 Egli ne cura l’amministrazione.
3 Nell’esercizio di questi diritti egli deve attenersi alle norme di una diligente amministrazione.
1 L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.
2 Il en a aussi la gestion.
3 Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.