L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP);
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 20102;
visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20103,
decreta:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.