1 Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno familiare conformemente all’articolo 51 OPers67.68
2 Si applicano per analogia gli articoli 128 e 129 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200269 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
2 Les art. 128 et 129 de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers-DFAE)70 sont applicables par analogie.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1631).
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