Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

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Art. 5 Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione

1 Possono essere assunte come ufficiali di professione, eccettuati i membri del servizio di volo militare, le persone che:

a.
sono titolari di un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del PF di Zurigo per l’ammissione al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) o sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale (LFPr) o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;
b.
possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;
c.
rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;
d.
hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
e.
possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
f.
possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
g.
sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e
h.
sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

a.
avere superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione (selezione 1) per un’assunzione a tempo determinato in qualità di candidato ufficiale di professione;
b.
avere superato l’esame d’ammissione al corso di formazione di base (selezione 2) per un’assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante ufficiale di professione;
c.
avere concluso con successo la formazione di base per ufficiali di professione secondo l’articolo 11 capoverso 1.

3 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.

4 In casi eccezionali debitamente motivati, quali un passaggio di grado nell’esercito di milizia da sottufficiale superiore a ufficiale, e in presenza di un bisogno comprovato, il capo dell’esercito può ammettere sottufficiali di professione in qualità di aspiranti ufficiali di professione.

5 Le condizioni per l’assunzione dei membri del servizio di volo militare sono rette dall’ordinanza del 19 novembre 200310 sul servizio di volo militare (OSVM).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

9 RS 412.10

10 RS 512.271

Art. 4 Engagement des officiers généraux à titre accessoire

Les officiers généraux à titre accessoire sont engagés selon le droit du personnel de la Confédération.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.