1 Se gli aventi diritto di cui all’articolo 22 capoversi 1 e 4 del diritto vigente103 hanno sinora ricevuto un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o un’indennità per spese supplementari, queste indennità saranno versate al più tardi fino al 30 aprile 2015.
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102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.