Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

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Art. 17 Trasferimenti

1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Una funzione assegnata deve essere esercitata per un periodo compreso tra quattro e sei anni; sono eccettuati i candidati e gli aspiranti.37

1bis In caso di prestazioni insufficienti, di promozione a una funzione superiore o di necessità imperativa dell’esercito, il datore di lavoro può modificare in ogni momento l’assegnazione della persona interessata; la modifica è comunicata per scritto.38 La presente disposizione non si applica ai candidati.39

2 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnato un nuovo luogo di lavoro se presumibilmente vi svolgeranno la loro funzione per più di un anno. L’assegnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell’entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro.

3 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione sono assegnati per principio posti militari. È determinante il piano dei posti in organico approvato dal capo dell’esercito. Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale o di sottufficiale di professione dopo tre anni.

4 I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell’esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.40

5 Il trasferimento a un posto al di fuori del settore «Difesa» può aver luogo soltanto d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).

39 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).

Art. 16 Engagements

1 Le personnel militaire peut en tout temps être engagé en Suisse ou à l’étranger conformément aux besoins du service. Lorsqu’il y a des motifs importants, on peut y renoncer dans certains cas.

2 Les instructions à la troupe, les services de promotion de la paix et les services d’appui font partie des engagements à l’étranger.35

3 …36

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juil. 2005, en vigueur depuis le 15 juin 2005 (RO 2005 2693).

36 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.