Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

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Art. 52 Premi di fedeltà

(art. 73 OPers)

1 Il premio di fedeltà è esigibile il giorno del compimento degli anni d’impiego necessari.109

2 Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni dalla sua esigibilità.

3 L’importo in contanti dipende dalle componenti dello stipendio assicurabile ai sensi dell’allegato 2 OPers, percepito dall’impiegato il giorno dell’esigibilità. Non si tiene conto dei premi di prestazione secondo l’allegato 2 lettera h OPers.110

4 In caso di orario di lavoro irregolare o di tasso di occupazione variabile, il premio di fedeltà è versato corrispondentemente al tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Determinante per il calcolo dell’importo in contanti è lo stipendio annuale computato al 100 per cento al momento della esigibilità del premio.

5 Se al momento del versamento del premio di fedeltà il tasso di occupazione dell’impiegato è inferiore al suo tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni, possono essere concessi al massimo i seguenti giorni di congedo pagato:

a.111
...
b.
11 giorni dopo dieci o quindici anni d’impiego;
c.
22 giorni dopo ulteriori cinque anni d’impiego.112

6 Il resto dei premi di fedeltà di cui al capoverso 5 è corrisposto in contanti.113

7 In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di congedo occorre dividere la durata complessiva dei restanti giorni di congedo del precedente tasso di occupazione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. Per quanto concerne il numero massimo possibile di giorni di congedo si applicano per analogia i capoversi 5 e 6.114

109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

111 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 7 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3157).

112 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

113 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

114 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

Art. 51c Remboursement des frais liés au travail mobile

(art. 72, al. 2, let. f, OPers)

1 Les employés auxquels l’employeur ne met plus à disposition un poste de travail dans ses locaux pour la totalité du temps de travail réglementaire contractuel reçoivent un forfait annuel. Ce forfait comprend l’indemnité destinée à couvrir la partie de la location des locaux privés utilisés, les coûts liés au mobilier, à l’augmentation de la consommation d’électricité et aux moyens de communication, et d’autres charges éventuelles.

2 Pour les employés dont le taux d’occupation est de 100 %, le forfait visé à l’al. 1 s’élève à 200 francs par an pour chaque tranche de 20 % de temps de travail réglementaire annuel effectuée sous forme de travail mobile. Pour les employés à temps partiel, le forfait est réduit en fonction du temps de travail réglementaire effectué.

107 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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