(art. 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)
1 I viaggi in aereo sono effettuati in linea di principio mediante il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA.
2 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un volo in classe «Business» anziché in classe «Economy» (pacchetto più vantaggioso in classe «Business» di una compagnia aerea IATA). Si è in presenza di un caso giustificato in particolare se:
3 I capoversi 1 e 2 lettera a e l’articolo 42 capoverso 4 non sono applicabili per le persone autorizzate secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b dell’ordinanza del 24 giugno 200994 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC), se esse possono ricorrere a prestazioni secondo l’O-STAC per evitare voli a vuoto.
4 Con l’approvazione del servizio competente, gli impiegati possono far prenotare i viaggi in aereo dalla CVC anche presso una compagnia aerea non IATA. A questo proposito, le compagnie aeree95 che figurano sulla lista nera delle compagnie aeree bandite dall’UE possono essere prese in considerazione soltanto se la destinazione del viaggio non è raggiungibile con un’altra compagnia.
5 Se il pacchetto scelto dall’impiegato è vincolato alla condizione di un soggiorno di uno o più giorni nel luogo di destinazione (pacchetto speciale) e tali giorni non sono considerati come tempo di lavoro, si possono rimborsare all’impiegato le spese di pernottamento del primo giorno di libero nel luogo di destinazione. Le spese totali per il volo e il pernottamento non devono superare quelle del pacchetto proposto dalla CVC.
6 Per ragioni di sicurezza o per insufficiente copertura assicurativa la CVC può rifiutare il pacchetto speciale proposto dall’impiegato.
7 Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio. Tengono un elenco scritto delle miglia accumulate e utilizzate nell’ambito di viaggi di servizio e lo presentano, su richiesta, ai loro superiori.
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).
95 La versione attuale della lista può essere consultata sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (www.ufac.admin.ch > Servizi > Compagnie aeree con divieto di atterraggio in Svizzera).
(art. 72, al. 2, let. a, OPers)
Lorsque l’autorisation d’utiliser un véhicule privé pour des voyages de service est accordée, l’indemnité kilométrique se monte à 70 centimes pour une voiture et à 30 centimes pour une moto ou un scooter.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6413).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.