Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

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Art. 40 Congedi

(art. 68 OPers)

1 Agli impiegati può essere concesso, tenuto conto delle esigenze aziendali e dell’oggetto del congedo, un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.

2 Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:

a.
partecipazione attiva o collaborazione a significative manifestazioni culturali e sportive: il tempo necessario fino a un massimo di otto giorni di lavoro all’anno;
b.
attività in un’associazione professionale del personale della Confederazione:
1.
per il presidente centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 40 giorni lavorativi all’anno,
2.
per i membri della direzione o del Comitato centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 20 giorni lavorativi all’anno,
3.
per gli altri impiegati: il tempo necessario per l’attività in organi dell’associazione fino a un massimo di otto giorni lavorativi all’anno;
c.
esercizio di una funzione pubblica: il tempo necessario fino a un massimo di 15 giorni lavorativi all’anno;
d.
perfezionamento, specialmente di natura sindacale: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi in due anni;
e.
operazioni all’estero in corpi volontari in caso di catastrofe nonché nell’ambito di azioni di preservazione della pace e di buoni uffici: il tempo necessario fino a un massimo di sei mesi in due anni;
f.
partecipazione a gare sportive internazionali: il tempo necessario fino a un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno;
g.72
partecipazione a manifestazioni Gioventù e Sport in una funzione dirigenziale: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi all’anno.

3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:

a.73
matrimonio, compreso il matrimonio civile: 1 giorno lavorativo;
b.74
...
c.75
assistenza a un familiare o al partner in caso di malattia o infortunio: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;
d.
decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio: tre giorni lavorativi;
e.
decesso di un altro parente o di un terzo per consentire la partecipazione al rito funebre: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;
f.
trasloco: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;
g.
convocazione da parte di un’autorità: il tempo necessario nei limiti in cui l’appuntamento non può essere spostato fuori dall’orario di lavoro e non si tratta di una questione privata;
h.76
brevi assenze per consultazione del medico o del dentista: il tempo necessario per la visita e al massimo un’ora per il viaggio di andata e ritorno, ma l’assenza sommata alle ore di lavoro effettuate non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta; il congedo può essere negato se gli appuntamenti pianificabili per consultazione del medico o del dentista non sono fissati in orari marginali o nei giorni di libero senza ragioni plausibili;
i.77
partecipazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.

4 I congedi previsti dai capoversi 2 e 3 sono computati sulla durata dell’impiego.

5 In caso di concessione di congedi, in particolare di quelli di più lunga durata e non pagati, la persona interessata è informata sull’obbligo di mantenimento delle assicurazioni sociali e sono inoltre con essa concordati:

a.
le condizioni della ripresa del lavoro;
b.
il computo o meno del congedo sulla durata dell’impiego;
c.
la continuazione o meno della previdenza professionale nonché in particolare l’obbligo di versare i contributi.

6 In caso di modifica del tasso di occupazione, i restanti giorni di congedo vengono riportati nel nuovo rapporto di lavoro.78

72 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).

74 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 301).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

77 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

78 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d’occupation

(art. 67 OPers)

1 Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d’occupation.

2 Si l’employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

3 Si l’employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

4 La modification du taux d’occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l’art. 67, al. 1, OPers est assuré.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.