(art. 1 LAr)
1 Il presente regolamento disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale penale federale e la loro consultazione da parte di terzi.
2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto processuale.
3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della LAr e l’ordinanza dell’8 settembre 19992 sull’archiviazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.