Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 71 In generale

1 I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di tali programmi possono essere attuate anche prima della partenza degli interessati dalla Svizzera o dallo spazio Schengen.186

2 I programmi all’estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano:

a.
la preparazione, l’organizzazione e l’accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell’entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo;
b.
il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.

3 I programmi all’estero possono includere anche prestazioni d’aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d’origine o della popolazione indigena.

4 Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza, di transito o in Stati membri dell’Unione europea al fine di prevenire la migrazione irregolare in Svizzera, nello spazio Schengen o all’interno di quest’ultimo oppure di eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare. Vi rientrano in particolare i provvedimenti seguenti:

a.
svolgimento di campagne informative e di sensibilizzazione;
b.
aiuti ad autorità estere o a enti, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
c.
cooperazione con autorità estere nel settore del ritorno al fine di agevolare o promuovere il ritorno e il rimpatrio nei Paesi di origine, di provenienza o in Paesi terzi.187

186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Art. 69

Abrogés

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.