1 I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di tali programmi possono essere attuate anche prima della partenza degli interessati dalla Svizzera o dallo spazio Schengen.186
2 I programmi all’estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano:
3 I programmi all’estero possono includere anche prestazioni d’aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d’origine o della popolazione indigena.
4 Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza, di transito o in Stati membri dell’Unione europea al fine di prevenire la migrazione irregolare in Svizzera, nello spazio Schengen o all’interno di quest’ultimo oppure di eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare. Vi rientrano in particolare i provvedimenti seguenti:
186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).
187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).
Abrogés
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.