1 Laddove moltiplicando la quota di percezione media per la durata di percezione media dei sei anni precedenti si ottenga un risultato che deroghi almeno del 10 per cento dal risultato corrispondente riguardante la somma forfettaria di base vigente e laddove siano soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 2 o 3, la SEM adegua le somme forfettarie di base di cui all’articolo 29 in virtù dei risultati annuali del monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale di cui all’articolo 30.
2 Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disavanzi) siano inferiori all’importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfettaria è aumentata.
3 Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disavanzi) siano corrispondenti o superiori all’importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfettaria è diminuita.
4 I risultati di cui al capoverso 1 e le riserve nette di cui ai capoversi 2 e 3 sono calcolati come segue: il valore medio determinante è definito escludendo dal calcolo il valore più elevato e il valore più basso. Dal calcolo sono esclusi i valori riguardanti i Cantoni che insieme sono competenti per l’esecuzione di almeno il 10 per cento delle decisioni passate in giudicato conformemente all’articolo 28.
5 L’adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza è calcolato come segue: il nuovo risultato è moltiplicato per l’importo indicizzato delle spese giornaliere di 50 franchi.
6 Le somme forfettarie sono adeguate all’inizio dell’anno civile seguente.
7 Laddove le riserve finanziarie nette sono in calo e costituiscono il 25 per cento o meno dell’importo globale annuale ai sensi del capoverso 2, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sottopone al Consiglio federale una proposta volta a fissare un nuovo importo delle somme forfettarie e i loro valori di base secondo l’articolo 29.
95 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
1 En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, le SEM examine l’évolution des dépenses liées à l’aide d’urgence sur la base de critères déterminés d’un commun accord.
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3 Le SEM exploite un système d’information sur le suivi concernant la suppression de l’aide sociale, qui renferme les données suivantes:
4 Les cantons fournissent au SEM les données nécessaires selon l’al. 3 pour effectuer le suivi.
5 Ont accès aux données du système de suivi concernant la suppression de l’aide sociale les collaborateurs du SEM et des cantons chargés d’effectuer le suivi.
89 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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