142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)
Art. 28 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza
1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:
- a.
- che è stata sottoposta a una procedura Dublino;
- b.
- che è stata sottoposta a una procedura celere;
- c.
- che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o
- d.
- la cui ammissione provvisoria è stata revocata.
2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:
- a.
- la sua domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
- b.
- la sua domanda d’asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; o
- c.
- la sua ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.
Art. 27a Calcul du montant total concernant des groupes de réfugiés
Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:
- B
- = nombre de réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés et présents le premier jour du mois × forfait global selon l’art. 26 adapté au canton.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.