1 La durata del mandato dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti cantonali e comunali nominati per il periodo amministrativo è di quattro anni.
2 Essa [La durata del mandato] comincia a decorrere il 1° luglio, con le eccezioni seguenti: per il Gran Consiglio, comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva; per i membri del Consiglio di Stato, il giorno della Landsgemeinde. La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.57
3 Alla scadenza del mandato, la rielezione è possibile.
4 Sono salve le disposizioni relative al landamano, al vicelandamano, al presidente e al vicepresidente del Gran Consiglio.
5 I membri del Consiglio di Stato, i due deputati al Consiglio degli Stati, nonché i presidenti di tribunale e gli altri giudici devono lasciare le loro funzioni per la Landsgemeinde che segue il giorno in cui compiono i 65 anni, rispettivamente alla fine di giugno.58
56 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
57 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
58 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
1 Une autorité ou une commission peut prendre une décision si plus de la moitié, mais au moins trois de ses membres sont présents.
2 Les prescriptions légales plus sévères sont réservées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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