1 I progetti del Gran Consiglio pubblicati nel memoriale o nel Foglio ufficiale costituiscono la base dei dibattiti; i dibattiti non possono vertere su altri oggetti.
2 Ogni partecipante avente diritto di voto può presentare proposte a sostegno di un oggetto in discussione, nonché proposte di modifica, reiezione, differimento o rinvio al mittente.
3 Le proposte di modifica devono avere un nesso materiale con l’oggetto in discussione.
4 La Landsgemeinde non entra in materia sulle proposte per il memoriale dichiarate irrilevanti dal Gran Consiglio, eccetto che ne sia fatta speciale richiesta; la Landsgemeinde può decidere di respingerle o di differirne la trattazione all’anno seguente.
5 Chiunque intenda esprimersi su un oggetto in discussione deve dapprima formulare la sua proposta e poi motivarla brevemente.
1 La proposition du Grand Conseil est approuvée lorsqu’aucune proposition contraire n’est présentée.
2 Lorsqu’une telle proposition est faite, la Landsgemeinde doit voter.
3 Lorsque deux modifications ou plus sont apportées à un projet, un vote final doit avoir lieu.
4 Lors d’élections, un vote a lieu dans tous les cas.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.