1 Hanno diritto di voto nel Cantone e nel Comune i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che vi sono domiciliati e che hanno compiuto i 16 anni.29
2 È escluso dal diritto di voto chi è interdetto per infermità o debolezza mentali.
3 Il diritto di voto si esercita nella Landsgemeinde e, per il resto, per quanto la legge non preveda agevolazioni, nel proprio luogo di domicilio; il diritto di voto si ottiene con il domicilio.
29 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).
1 En matière cantonale, tout citoyen actif a le droit:
2 En matière communale, tout citoyen actif a le droit:
30 Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).
31 Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).
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