1 Il Cantone e i Comuni hanno facoltà, conformemente alla legge, di riscuotere imposte per sopperire ai bisogni delle finanze pubbliche.
2 Essi tassano il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché i proventi e il capitale delle persone giuridiche.
3 La legge determina il genere e l’entità delle altre imposte. Disciplina gli altri tributi che il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico possono riscuotere.
4 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico possono esigere emolumenti in virtù di ordinanze o normative comunali.
Tous les contribuables doivent participer selon leurs moyens et leur capacité économique aux charges de l’État et des communes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.