1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti nocivi. Contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici del Cantone e della Confederazione e gli obiettivi sanciti negli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.
2 Provvedono affinché siano adottate le misure appropriate. Le misure volte alla protezione del clima devono essere compatibili con le esigenze ambientali, sociali ed economiche.
3 Prevedono incentivi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi climatici.
9 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).
Le canton et les communes assurent, dans le cadre du droit fédéral, l’occupation ordonnée du territoire et l’utilisation judicieuse du sol.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.