1 La legislazione disciplina i rapporti tra le Chiese nazionali riconosciute dal diritto pubblico e le loro parrocchie, da una parte, e lo Stato, dall’altra.
2 Le Chiese disciplinano da sé i loro affari interni. Il diritto di voto in materia ecclesiastica è disciplinato dal rispettivo Statuto ecclesiastico.
3 Lo Statuto ecclesiastico di una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico richiede l’approvazione del Gran Consiglio; l’approvazione è accordata se lo statuto non viola né il diritto federale, né quello cantonale.
4 Le decisioni, i decreti e gli atti normativi delle autorità ecclesiastiche possono essere impugnati con ricorso al Tribunale amministrativo, conformemente alla legge e alle prescrizioni ecclesiastiche.
5 Gli obblighi dello Stato e dei Comuni fondati su titoli giuridici storici permangono.
1 Les Églises reconnues par le droit public et leurs paroisses ont le droit de prélever des impôts conformément à la loi.
2 Le canton et les communes peuvent soutenir par des subventions les activités supraconfessionnelles d’intérêt public des Églises.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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