1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano, nel loro insieme, organizzati in modo sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente, e affinché la rete dei trasporti sia efficiente.
2 Il Cantone esercita la sovranità sulle strade appartenenti allo Stato.
2bis Il Cantone provvede all’efficienza della rete di strade cantonali per il traffico privato motorizzato. Una riduzione dell’efficienza su singoli tratti deve essere quanto meno compensata nella rete stradale circostante.16
3 Il Cantone e i Comuni promuovono il trasporto pubblico delle persone sull’intero territorio cantonale.
16 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF 2018 5335 art. 1 3161).
1 Les eaux relèvent de la souveraineté de l’État.
2 L’État et les communes garantissent l’approvisionnement en eau.
3 Ils prennent les mesures nécessaires à la protection contre les crues et les autres dangers naturels. Ils encouragent la renaturation des cours d’eau.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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