1 La Segreteria generale del DDPS sottopone al capo del DDPS almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato 1.
2 L’Aggruppamento Difesa sottopone al capo del DDPS almeno ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato 2.
3 In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP, la Segreteria generale del DDPS propone le corrispondenti modifiche dell’allegato 1 alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
4 In caso di modifica dell’allegato 2 OCSP, l’Aggruppamento Difesa propone le corrispondenti modifiche dell’allegato 2 alla presente ordinanza al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.