1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OCSP per:
2 I livelli di controllo per le funzioni del DDPS sono stabiliti nell’allegato 1.
3 I livelli di controllo per le funzioni dell’esercito sono stabiliti nell’allegato 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.