1 Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.
2 Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l’assistono sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.